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Legge 15/12/1998 n. 441

Art. 6. Quote di produzione

1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, č costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa normativa comunitaria e nell'ambito della disciplina della quota a livello nazionale, una riserva ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, ove possibile annualmente alimentata e redistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, con prioritā a favore di coloro che si insediano nelle zone montane.

2. La riserva di cui al comma 1 č ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.

3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilitā dei quantitativi produttivi e all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base dei criteri oggettivi di prioritā individuati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.

Art. 7. Gestione sostenibile delle risorse territoriali

1. Le regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, e n. 2085/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, destinano con prioritā i fondi in favore di imprese condotte da giovani agricoltori in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97. . Osservatorio per l'imprenditorialitā

1. Č istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialitā giovanile in agricoltura e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento č autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

Art. 9. Servizi di sostituzione

1. Le regioni possono provvedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97, al riconoscimento e alla erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di etā inferiore agli otto anni.

2. I servizi di sostituzione possono occupare, oltre all'agente a tempo pieno di cui al comma 2 del citato articolo 15 del regolamento (CE) n. 950/97, giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, anche con contratto di lavoro a tempo parziale.

3. Le societā aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge sono riconosciute associazioni di agricoltori ai sensi degli articoli 14 e 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97.

Art. 10. Garanzia fideiussoria

1. Alle aziende agricole condotte da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni non in grado di garantire, anche ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, il finanziamento agevolato destinato al miglioramento delle stesse, č concessa la possibilitā, in via prioritaria sul 20 per cento delle disponibilitā della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di accedere alla garanzia fideiussoria della suddetta sezione speciale di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

2. La parte di finanziamento non coperta dalle fideiussioni potrā fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attivitā.

Art. 11. Consorzi di garanzia

1. Le regioni possono, anche attraverso le societā finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Art. 12. Campagne di informazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti degli ordini e collegi professionali del settore agricolo, provvede ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della presente legge.

2. Le campagne di informazione devono avere contenuti e argomenti idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agricola e ad accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere.

3. Per le finalitā di cui al presente articolo č autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

Art. 13. Ristrutturazione dei fabbricati rurali

1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attivitā agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si ap-

Art. 14. Disposizioni fiscali

1. Al fine di favorire la continuitā dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di societā di persone, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;

b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.

3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchč la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche per i terreni il cui contratto di affitto, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sia rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi soggetti di cui al medesimo comma 3.

5. Dal 1o gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima,

articolo 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per le finalitā di cui al presente comma č autorizzata la spesa nel limite di 16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999.

6. Il Governo č autorizzato, con proprio regolamento, adottato su proposta dei Ministri per le politiche agricole e delle finanze, a disciplinare le modalitā di concessione ai giovani agricoltori di cui alla presente legge degli aiuti all'introduzione della contabilitā previsti dall'articolo 13 del citato regolamento (CE) n. 950/97. Per le finalitā di cui al presente comma č autorizzata la spesa nel limite di 2 miliardi di lire per il 1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dal 2000.

Art. 15. Accordi in materia di contratti agrari

1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attivitā agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.

Art. 16. Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati complessivamente in lire 28,960 miliardi per l'anno 1999 e in lire 40,2 miliardi a decorrere dall'anno 2000, di cui:

a) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 3;

b) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per il funzionamento dell'Osservatorio per l'imprenditorialitā di cui all'articolo 8;

d) lire 9 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2010 per l'attuazione dell'articolo 13;

e) lire 7,5 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 14;

f) lire 260 milioni per il 1999 e lire 1,5 miliardi a decorrere dal 2000 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 14;

g) lire 16,2 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 14;

h) lire 2 miliardi per il 1999 e lire 3 miliardi a decorrere dal 2000 come limite massimo di spesa per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 6 dell'articolo 14.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

 

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